ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
ESPOSTO
I cittadini firmatari del seguente esposto in calce generalizzati
ESPONGONO QUANTO SEGUE
Con sentenza n. 18797/08 il Tar Campania ha accolto il ricorso dell'ATO Napoli-Volturno, promosso dal Presidente p.t. dell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale, dott. Giuseppe Bruno contro il Comune di Pozzuoli, annullando la gara indetta con determina dirigenziale del 25.5.2008 a n.741, avente ad oggetto la gestione del ciclo integrato delle acque, i lavori dell'adeguamento della rete idrica e fognaria comunale per un importo di € 15.357.200,00.
La sentenza nel dichiarare illegittimo il bando di gara ritenendolo in violazione e falsa applicazione della legge 5.1.94 n.36 e violazione e falsa applicazione della legge regionale 21.05.97 n.14, nonché violazione e falsa applicazione degli art.147 e seg. d.leg. 3.4.2006 n.152, ha praticamente stabilito che solo l'Ambito Territoriale Ottimale, disposto con le leggi appena citate può bandire le gare per quella funzione che più genericamente viene chiamata gestione ed integrazione del servizio idrico .
Gli ambiti territoriali infatti disposti dalla legge n. 36. del 5.01.94 e legge regionale 25. 01. 97 dettano i principi fondamentali cui devono attenersi i comuni e le province, stabilendo il principio dell'unificazione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua per uso civile, così pure l' immissione in fognature e trattamento delle acque reflue, in un unico servizio pubblico detto “servizio idrico integrato”.
A tal fine la legge regionale su menzionata, in attuazione della legge 36/94, ha stabilito che ”tutte le risorse idriche hanno carattere pubblico e vanno utilizzate attraverso i criteri di solidarietà, da attuarsi mediante la riorganizzazione dei servizi idrici negli ambiti territoriali”.
Sono stati individuati, quindi, in Campania gli Ambiti Territoriali Ottimali competenti e, pertanto, tutti i servizi afferenti a tale settore devono essere obbligatoriamente consorziati ed esercitati dall'ente stesso (ATO), mentre le preesistenti gestioni cessano di avere efficacia a far data dalla stipula della Convenzione da parte del soggetto gestore. Il legislatore, ad ulteriore chiarificazione all'art 148 del dec.leg. 152/06, ha stabilito che l'autorità d'ambito è ”una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla Competente Regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente e alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art.143 co. 1”.
E' evidente quindi che alle amministrazioni locali non residua alcun potere di gestione dei servizi idrici e pertanto appare evidente (come sottolineato dalla sentenza del TAR Campania sopra citata) che il Comune di Pozzuoli, nel bandire la gara per l'affidamento del ciclo integrato delle acque, ha sicuramente esorbitato dai propri poteri.
Giova altresì aggiungere che la norma stabilita dalla Legge Regionale non comprende l'ipotesi della conservazione della gestione comunale (Tar Campania sez.1 5.5.2005 n.5410) e che pertanto ogni potere diretto sugli impianti e sulla possibilità di incidere con autonoma delibera è sottratta agli enti territoriali, così come stabilito anche dal Tar Campania- Salerno sez. I 26.7.2007 n.880. Per tale ragione, il bando di gara, indetto addirittura da un dirigente del Comune di Pozzuoli, e in assenza di una previa delibera del consiglio comunale, è stato ritenuto illegittimo, tanto che ne è stata disposta la sospensiva dal Tar Campania.
A fronte di tale illegittimità amministrativa (espressamente sancita dalla sentenza del TAR sopra citata), i sottoscritti firmatari chiedono che si accerti l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato, tenuto conto sia della palese incompetenza amministrativa nello specifico settore del Comune di Pozzuoli, sia dell’ammontare dell’importo impegnato come base d’asta per la gestione del ciclo integrato delle acque e i lavori dell'adeguamento della rete idrica e fognaria comunale (pari a € 15.357.200,00).
Il ridursi delle riserve idriche e la sperequazione esistente tra i territori, nonché la dispersione delle risorse idriche richiedono in Italia come in occidente leggi adeguate per la vigilanza dell'uso delle risorse idriche, e per la sua distribuzione, come d'altra parte in tal senso si è orientato il nostro Legislatore che, a partire dal 1994 e fino al 2006, ha teso a porre limiti e regole per l'uso indiscriminato di tali risorse.
Sotto altro profilo, strettamente connesso alle motivazioni sottostanti il presente esposto, va evidenziato che la riduzione dell'acqua a merce e la gestione del ciclo integrato idrico a struttura privata, misura intrapresa da un singolo comune, costituisce una palese violazione di legge. Del pari, la staticità dell' ATO 2 e la mancata gestione del ciclo integrato costituisce omissione dell’esercizio delle funzioni per le quali tale ente è stato istituito, favorendo di fatto le gestioni autonomiste dei singoli comuni, le quali, come si è detto, risultano contrarie alla legge.
TANTO ESPOSTO
I sottoscritti cittadini
CHIEDONO
che l'Autorità Giudiziaria voglia procedere nei confronti del Comune di Pozzuoli e di chiunque si fosse reso responsabile della delibera dirigenziale del 20.05.2008 n.741, per i reati che eventualmente saranno ravvisati;
chiedono, inoltre, che si accerti l’eventuale rilevanza penale delle ragioni dell’inerzia dell'ATO 2, al fine di verificare eventuali collegamenti funzionali con gli episodi di gestione autonomistica contra legem in questa sede denunciati, e ciò anche al fine di prevenire ulteriori episodi di adozione di atti amministrativi illegittimi.
Con espressa riserva di costituirsi parte civile, in caso di apertura di procedimento penale e con la richiesta di essere avvisati ex art. 408 c.p.p. in caso di archiviazione e di essere avvisati ai sensi dell’art. 410 c.p.p. in caso di proroga di indagini.
Napoli , 30 dicembre 2008
I cittadini firmatari del seguente esposto delegano il sig. Salvatore Carnevale, nato a Napoli il 16.7.1960 e residente in Napoli via Tibullo n. 130, per la presentazione del presente ricorso, nonché per fornire i chiarimenti che si riterranno necessari in ordine alle motivazioni sottese al presente atto.
Dichiarano fin ad ora di eleggere domicilio presso: studio Coccia via Toledo 205 (Napoli)
sabato 31 gennaio 2009
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